D.M. 1 settembre 2021: Decreto Controlli antincendio
In sintesi
Il datore di lavoro deve assicurare che i sistemi antincendio siano mantenuti in efficienza, organizzando controlli periodici e interventi di manutenzione secondo le disposizioni applicabili, le norme tecniche pertinenti e le indicazioni dei fabbricanti e degli installatori.
I controlli periodici e gli interventi di manutenzione devono essere registrati nell'apposito registro dei controlli. Le attività tecniche devono essere eseguite da manutentori in possesso dei requisiti previsti per le specifiche tipologie di presidio, tenendo conto della disciplina transitoria applicabile alle istanze presentate entro il 25 settembre 2026.
La sorveglianza ordinaria può essere effettuata da lavoratori normalmente presenti, purché adeguatamente istruiti, ma non sostituisce il controllo periodico e la manutenzione tecnica.
Gli interventi devono essere documentati attraverso un registro dei controlli costantemente aggiornato. Le attività tecniche devono essere affidate a manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni transitorie vigenti.
La sorveglianza visiva può invece essere svolta dai lavoratori normalmente presenti, purché adeguatamente istruiti.
Il D.M. 1 settembre 2021, conosciuto come Decreto Controlli antincendio, stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il decreto disciplina inoltre la registrazione degli interventi, la sorveglianza e la qualificazione dei tecnici manutentori. Le disposizioni generali sono in vigore dal 25 settembre 2022, mentre quelle sulla qualificazione dei manutentori sono operative dal 25 settembre 2026, con specifiche misure transitorie introdotte dal D.M. 22 settembre 2026.
Cosa prevede il Decreto Controlli antincendio
Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008, definisce le modalità generali con cui devono essere organizzati i controlli e gli interventi manutentivi per garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio.
Le disposizioni riguardano principalmente:
- Il controllo periodico degli impianti e dei presidi antincendio.
- La manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di sicurezza.
- La predisposizione e l’aggiornamento del registro dei controlli.
- La sorveglianza delle attrezzature e degli impianti.
- La qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
A chi si applica il D.M. 1 settembre 2021
Il Decreto Controlli si applica ai luoghi di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e coinvolge i soggetti responsabili della gestione della sicurezza antincendio.
In particolare, interessa datori di lavoro, aziende, responsabili delle attività di controllo e manutenzione, imprese manutentrici e tecnici specializzati.
Gli obblighi non sono limitati alle sole attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011. La loro applicazione deve essere valutata considerando il luogo di lavoro e i sistemi antincendio installati.
Controllo periodico, manutenzione e sorveglianza
Il Decreto Controlli distingue tre attività fondamentali, che concorrono al mantenimento dell’efficienza dei sistemi antincendio.
Controllo periodico
Il controllo periodico comprende le verifiche finalizzate ad accertare la funzionalità degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Le verifiche devono rispettare le disposizioni applicabili, le norme tecniche pertinenti e le indicazioni dei fabbricanti e degli installatori.
Manutenzione antincendio
La manutenzione comprende gli interventi necessari per mantenere in efficienza i sistemi antincendio o ripristinarne la corretta funzionalità.
Le operazioni devono essere eseguite secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle disposizioni tecniche pertinenti.
Sorveglianza antincendio
La sorveglianza consiste in verifiche prevalentemente visive, svolte tra i controlli periodici, per individuare anomalie evidenti.
Può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti, purché adeguatamente istruiti e dotati di idonee liste di controllo.
La sorveglianza non sostituisce gli interventi tecnici di controllo periodico e manutenzione.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve assicurare che i sistemi antincendio presenti siano sottoposti ai controlli e alla manutenzione necessari.
Una corretta organizzazione comprende:
- Individuare i presidi e gli impianti installati.
- Definire un programma di controlli e manutenzioni.
- Rispettare le periodicità applicabili ai singoli sistemi.
- Affidare le attività a tecnici in possesso dei requisiti previsti.
- Registrare i controlli periodici e gli interventi manutentivi.
- Organizzare la sorveglianza e gestire le anomalie riscontrate.
La presenza di un contratto di manutenzione non elimina le responsabilità che la normativa attribuisce al datore di lavoro.
Registro dei controlli antincendio
L’Allegato I del D.M. 1 settembre 2021 prevede la predisposizione di un registro dei controlli antincendio, nel quale annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati.
Il registro deve essere costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Ai fini di una corretta tracciabilità, è opportuno riportare:
- Identificazione del presidio o dell’impianto.
- Data e tipologia dell’intervento.
- Identificazione del soggetto che ha eseguito le verifiche.
- Esito del controllo o della manutenzione.
- Anomalie e interventi correttivi eventualmente necessari.
La documentazione deve essere organizzata tenendo conto anche delle prescrizioni specifiche previste per ciascuna tipologia di sistema antincendio.
Tecnico manutentore qualificato: obblighi dal 25 settembre 2026
L’articolo 4 del Decreto Controlli disciplina la qualificazione dei tecnici incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio.
La qualificazione è riferita alle specifiche tipologie di presidi e viene conseguita secondo il procedimento previsto dall’Allegato II, attraverso la valutazione delle competenze da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
A seguito dei differimenti introdotti dai provvedimenti successivi al decreto originario, le disposizioni dell’articolo 4 sono operative dal 25 settembre 2026.
Disposizioni transitorie fino al 31 marzo 2027
Il D.M. 22 settembre 2026 ha introdotto una disciplina transitoria per i tecnici manutentori che hanno presentato regolare istanza di valutazione entro il 25 settembre 2026.
Nei casi e alle condizioni stabiliti dall’articolo 6-bis, questi soggetti possono continuare a svolgere le attività di controllo e manutenzione per le tipologie di presidi indicate nell’istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
La disposizione non rappresenta una proroga generalizzata dell’obbligo di qualificazione. Occorre verificare la posizione del singolo tecnico e la tipologia di presidio per cui opera.
Presidi antincendio interessati e norme tecniche di riferimento
Il Decreto Controlli riguarda numerose tipologie di sistemi antincendio. Le procedure e le frequenze di manutenzione devono essere individuate considerando le disposizioni applicabili e le norme tecniche pertinenti.
Per approfondire la manutenzione dei singoli presidi, consulta le schede normative BYEM:
- UNI 9994-1:2024 – Controllo e manutenzione degli estintori portatili e carrellati .
- UNI 10779:2021 – Progettazione, installazione ed esercizio delle reti idranti .
- UNI EN 671-3:2009 – Manutenzione di naspi antincendio e idranti a muro .
- UNI 11473-1:2013 – Posa in opera e manutenzione delle porte tagliafuoco .
- UNI 9494-3:2014 – Controllo e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore .
Altri sistemi interessati comprendono gli impianti di rivelazione e allarme incendio, gli impianti sprinkler, i sistemi di spegnimento automatico e ulteriori dispositivi di protezione antincendio.
Periodicità della manutenzione antincendio
Il Decreto Controlli non stabilisce una periodicità unica valida per tutti i presidi antincendio.
Le scadenze dipendono dalla tipologia di sistema, dalle disposizioni applicabili, dalle norme tecniche pertinenti e dalle istruzioni dei fabbricanti e degli installatori.
Per questo motivo, il programma di manutenzione deve essere definito sulla base delle caratteristiche effettive dei presidi installati.
Aggiornamenti del Decreto Controlli dal 2021 al 2026
Il D.M. 1 settembre 2021 è stato oggetto di successive modifiche, soprattutto in relazione all’entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori.
- 2021: pubblicazione del Decreto Controlli.
- 2022: entrata in vigore delle disposizioni generali e primo differimento dell’articolo 4.
- 2023: ulteriore differimento delle disposizioni sulla qualificazione.
- 2024: modifiche e integrazioni al procedimento di qualificazione e ulteriore differimento.
- 2025: differimento dell’articolo 4 al 25 settembre 2026.
- 2026: operatività dell’articolo 4 e introduzione della disciplina transitoria dell’articolo 6-bis.
Alla data del 28 ottobre 2026, il decreto è in vigore con le modifiche introdotte dai successivi provvedimenti.
Domande frequenti sul Decreto Controlli
Il D.M. 1 settembre 2021 è obbligatorio?
Sì. Il decreto stabilisce disposizioni applicabili ai controlli e alla manutenzione dei sistemi antincendio nei luoghi di lavoro rientranti nel suo campo di applicazione.
Chi deve tenere il registro dei controlli antincendio?
Il datore di lavoro deve predisporre e mantenere aggiornato il registro, nel quale annotare controlli periodici e interventi di manutenzione. Il documento deve essere disponibile per gli organi di controllo.
Ogni quanto devono essere controllati gli estintori?
Le periodicità devono essere individuate sulla base delle norme tecniche pertinenti e delle disposizioni applicabili. Per gli estintori portatili e carrellati il riferimento tecnico è la UNI 9994-1:2024, che disciplina anche revisione programmata e collaudo.
Dal 25 settembre 2026 è obbligatorio il manutentore qualificato?
Sì. Dal 25 settembre 2026 sono operative le disposizioni dell’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Il D.M. 22 settembre 2026 prevede tuttavia uno specifico regime transitorio per i soggetti che hanno presentato regolare istanza entro tale data, limitatamente alle tipologie di presidi indicate nell’istanza e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Il personale interno può effettuare la sorveglianza antincendio?
Sì. La sorveglianza può essere svolta da lavoratori normalmente presenti, purché adeguatamente istruiti e dotati di idonee liste di controllo. Non sostituisce il controllo periodico e la manutenzione tecnica.
Gestione della manutenzione antincendio
Una corretta gestione della sicurezza antincendio richiede l’identificazione dei presidi presenti, la pianificazione dei controlli, il rispetto delle scadenze e la registrazione degli interventi effettuati.
BYEM Global Safety offre servizi di controllo e manutenzione dei presidi antincendio, attraverso interventi programmati o specifiche prestazioni manutentive, in funzione delle esigenze del cliente e delle caratteristiche degli impianti installati.
Fonti ufficiali e riferimenti legislativi
- D.M. 1 settembre 2021 – Gazzetta Ufficiale .
- D.M. 22 settembre 2026 – Modifiche al Decreto Controlli .
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Decreto Controlli e chiarimenti applicativi .
Contenuto aggiornato al 28 ottobre 2026. Per l’applicazione degli obblighi a casi specifici è necessario considerare il quadro normativo vigente e le caratteristiche dei sistemi antincendio interessati.
Cosa significa in pratica
I contenuti presenti in questa pagina hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono i testi ufficiali delle norme, dei decreti e degli altri riferimenti normativi citati.
