Manutenzione estintori
La manutenzione degli estintori è una parte fondamentale della sicurezza degli ambienti di lavoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI |
NORMA UNI 9994/24 Sorveglianza, controllo, revisione e collaudo degli estintori d’incendio (in sostituzione della vecchia norma UNI 9994/13) |
D.Lgs 81/ 08 All. IV Punto 4.1. 3 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.Lgs 81/ 08 Art. 64 Comma 1 Lett. e Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
D.M. 07/01/05 Art. 4 c. 2 – Art. 12 c. 1 norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d’incendio |
Secondo il D.M. 64 del 10/03/1998 la manutenzione degli estintori e di tutte le attrezzature antincendio è un’azione obbligatoria a carico del datore di lavoro. In questo caso la norma di riferimento è la UNI 9994.
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento della presenza degli estintori, della relativa documentazione e la verifica delle condizioni idonee.
SORVEGLIANZA: a cura del personale interno all’azienda, prevede dei semplici accertamenti da effettuare a cadenza mensile secondo indicazioni e formazione specifica.
CONTROLLO: a cura dell’azienda specializzata con una frequenza semestrale. Si testa lo stato e l’efficienza dei dispositivi controllando, fra l’altro, la pressione interna e la carica.
REVISIONE: a cura dell’azienda specializzata con una cadenza che varia a seconda del tipo di agente estinguente. In questa fase è da prevedere la sostituzione dell’estinguente.
COLLAUDO: a cura dell’azienda specializzata con frequenza variabile, include l’esecuzione di prove idrauliche e di stabilità sul fusto dell’estintore oltre alle attività previste dalla revisione e la sorveglianza.
Manutenzione a cura di: | Personale
interno |
Azienda esterna specializzata | Azienda esterna specializzata | Azienda esterna specializzata |
Tipo estintore | Frequenza delle manutenzioni | |||
Sorveglianza | Controllo | Revisione | Collaudo | |
Polvere | Continua | 6 mesi | 60 mesi | 10 anni |
CO2 | Continua | 6 mesi | 60 mesi | 10 anni |
Schiuma / Acqua (plastificato) | Continua | 6 mesi | 24 mesi | 6 anni |
Schiuma / Acqua (Inox/Alluminio) | Continua | 6 mesi | 48 mesi | 10 anni |
Manutenzione idranti
Riferimenti normativi |
UNI EN 671-3 – Manutenzione di idranti e naspi. |
D.Lgs 81/ 08 All. IV Punto 4.1. 3 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.Lgs 81/ 08 Art. 64 Comma 1 Lett. e Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento:
- della presenza degli idranti e/o naspi con relative cassette;
- della presenza della documentazione relativa (ovvero progetto e dichiarazione di conformità).
SORVEGLIANZA: a cura del personale interno all’azienda, prevede accertamenti regolari di tutti i naspi e gli idranti a muro da effettuare secondo indicazioni e formazione specifica.
CONTROLLO: a cura dell’azienda specializzata con una frequenza semestrale. Si testa lo stato e l’efficienza dei dispositivi controllando, fra l’altro, gli attacchi per l’autopompa, le valvole d’intercettazione, i tappi e l’accessibilità e la facilità di utilizzo di tutto.
PROVE DI FLUSSO E TENUTA: a cura dell’azienda specializzata con una cadenza annuale. Si verifica l’effettiva capacità di portata d’acqua alla pressione stabilita dal progetto, l’integrità delle manichette e dei tubi per l’intera lunghezza. In questa fase è prevista l’eventuale sostituzione delle componenti non più idonee.
COLLAUDO: a cura dell’azienda specializzata ogni 60 mesi. Tutte le tubazioni flessibili (idranti) e semirigide (naspi) devono essere sottoposte a prove idrostatiche alla pressione di 1,2 MPa.
Manutenzione a cura di: | Personale
interno |
Azienda esterna specializzata | Azienda esterna specializzata | Azienda esterna specializzata |
Componente | Frequenza delle manutenzioni | |||
Sorveglianza | Controllo | Prove di flusso e tenuta | Collaudo | |
Impianto rete idranti | Continua | 6 mesi | 12 mesi | |
Idrante a colonna | Continua | 6 mesi | 12 mesi | |
Idrante sottosuolo | Continua | 6 mesi | 12 mesi | |
Idrante a parete | Continua | 6 mesi | 12 mesi | 60 mesi |
Naspo | Continua | 6 mesi | 12 mesi | 60 mesi |
Attacco otopompa V.V.F. | Continua | 6 mesi | 12 mesi |
Stazione di pompaggio
Riferimenti normativi |
UNI EN 12845 – Sezione relativa all’alimentazione idrica antincendio |
D.Lgs 81/ 08 All. IV Punto 4.1. 3 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.Lgs 81/ 08 Art. 64 Comma 1 Lett. e Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento:
- delle condizioni idonee del locale che ospita le apparecchiature;
- della presenza della documentazione relativa (ovvero progetto e dichiarazione di conformità) ;
- che le condizioni di lavoro siano quelle definite in fase progettuale.
SORVEGLIANZA: a cura del personale interno all’azienda, prevede accertamenti settimanali e mensili da effettuarsi secondo indicazioni e formazione specifica.
CONTROLLO TRIMESTRALE: a cura dell’azienda specializzata per la verifica della corretta alimentazione idraulica ed elettrica delle pompe.
CONTROLLO SEMESTRALE: a cura dell’azienda specializzata, oltre a quanto prescritto per la verifica trimestrale, si verifica il sistema nella sua globalità.
CONTROLLO ANNUALE: a cura dell’azienda specializzata, oltre a quanto prescritto per le verifiche trimestrali e semestrali, si verifica che le prestazione idrauliche del sistema siano coerenti con quanto previsto dal progetto. Si verifica, se presente, il corretto avviamento della motopompa ed il corretto funzionamento del sistema di reintegro del serbatoio di accumulo. Si procede alla pulizia delle prese d’aria del locale.
Impianto sprinker
Riferimenti normativi |
UNI EN 12845 |
D.Lgs 81/ 08 All. IV Punto 4.1. 3 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.Lgs 81/ 08 Art. 64 Comma 1 Lett. e Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento:
- che il livello di rischio sia rimasto quello previsto dal progetto;
- della presenza della documentazione relativa (ovvero progetto e dichiarazione di conformità);
- siano presenti le parti di ricambio minime previste dalla normativa di riferimento.
SORVEGLIANZA: a cura del personale interno all’azienda, prevede accertamenti settimanali e mensili da effettuare secondo indicazioni e formazione specifica quali la lettura della pressione, il controllo dei livelli d’acqua, l’avviamento dei motori diesel e altre semplici azioni di routine.
CONTROLLO e REVISIONE: a cura dell’azienda specializzata con cadenze definite dalla normativa di riferimento.
Frequenza delle manutenzioni | ||||
3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 10 anni |
Rivalutazione del livello di pericolo Ispezione delle valvole Ispezione degli sprinkler Ispezione delle tubazioni e dei relativi sostegni Ispezione delle alimentazioni idriche ed elettriche Verifica del numero di sprinkler di ricambio disponibili. |
Ispezione delle valvole di allarme a secco Verifica della efficienza delle dotazioni di scorta Ispezione del collegamento di riporto allarmi con la stazione dei Vigili del Fuoco |
Prove della portata della pompa Prove del mancato avviamento del motore Prove sulle valvole a galleggiante Prove sulle camere di aspirazione Prove sui filtri per la pompa |
Prove e verifiche sui serbatoi, esternamente e internamente Prove su tutte le valvole |
Interventi di pulizia Interventi di impermeabilizzazione Esame delle riserve idriche |
Impianto di rivelazione incendi (Fumo e/o Calore)
Riferimenti normativi |
UNI EN 11224 |
D.Lgs 81/ 08 All. IV Punto 4.1. 3 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.Lgs 81/ 08 Art. 64 Comma 1 Lett. e Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento:
- che il livello di rischio sia rimasto quello previsto dal progetto;
- della presenza della documentazione relativa (ovvero progetto e dichiarazione di conformità).
SORVEGLIANZA: a cura del personale interno all’azienda, prevede la costante verifica del sistema, ovvero la lettura di eventuali anomalie e/o guasti sul display della centralina di comando.
CONTROLLO SEMESTRALE: a cura dell’azienda specializzata dove saranno provati tutti i rivelatori, sulla base delle periodicità stabilite dalla norma (100% a visita se rivelatori convenzionali; 100% nell’anno se rivelatori analogici), tutti i dispositivi e gli azionamenti previsti dalla logica di funzionamento dell’impianto.
CONTROLLO STRAORDINARIO DECENNALE: a cura dell’azienda specializzata dove sarà verificata la rispondenza dell’impianto nei confronti dell’ambiente protetto e delle nuove tecnologie, applicando le medesime procedure di collaudo contenute nelle appendici A1 A2 A3 e A4 della norma UNI 11224.
Impianto di evacuazione fumi e calore
Riferimenti normativi |
UNI EN 9494 |
D.Lgs 81/ 08 All. IV Punto 4.1. 3 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.Lgs 81/ 08 Art. 64 Comma 1 Lett. e Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento:
- che il livello di rischio sia rimasto quello previsto dal progetto;
- della presenza della documentazione relativa (ovvero progetto e dichiarazione di conformità).
SORVEGLIANZA: a cura del personale interno all’azienda, prevede la costante verifica del sistema, ovvero la lettura di eventuali anomalie e/o guasti sul display della centralina di comando e/o sugli apparecchi accessori.
CONTROLLO SEMESTRALE: a cura dell’azienda specializzata, si controlla la carica delle bombolette di CO2 necessarie all’apertura e si testa il corretto dialogo fra gli EFC e le postazioni di rivelazione fumo e calore dell’impianto antincendio. Si aprono manualmente gli EFC per testarne l’integrità meccanica.
Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza
Riferimenti normativi |
UNI CEI 11222 |
D.Lgs 81/ 08 |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento:
- della presenza della documentazione relativa (progetto elettrico e relativa dichiarazione di conformità)
CONTROLLO SEMESTRALE
Consiste nella verifica complessiva dell’efficienza degli apparecchi ovvero:
- a) verifica dell’effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi,
- b) verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati,
- c) verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente,
- d) verifica dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità,
- e) verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento),
- f) verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione e di prestazioni illuminotecniche in conformità con il progetto originale
- g) verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello/display del gruppo soccorritore,
CONTROLLO ANNUALE
Consiste nella misurazione dell’autonomia dell’impianto ad alimentazione centralizzata (gruppo soccorritore) o di ogni singolo apparecchio di illuminazione di tipo autonomo, mediante esecuzione della seguente operazione:
– verifica dell’intervento e della durata di funzionamento in modo di emergenza mediante procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell’alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi di tipo autonomo o collegati all’impianto di alimentazione centralizzata per il tempo richiesto dall’ambiente d’installazione, a seguito del tempo di ricarica in conformità con la legislazione vigente (esame a vista).
Manutenzione porte REI e vie di esodo
Riferimenti normativi |
UNI EN 11473-1 |
D.Lgs 81/ 08 |
D.M. 64 del 10/03/98 Art. 4 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro |
Quali sono le azioni da intraprendere:
CONTROLLO INIZIALE: a cura dell’azienda specializzata, prevede l’accertamento:
- che il livello di rischio sia rimasto quello previsto dal progetto;
- della presenza della documentazione relativa (dichiarazione di conformità dei maniglioni antipanico e della certificazione REI delle porte).
SORVEGLIANZA: a cura del personale interno all’azienda, prevede la costante verifica del corretto funzionamento dei serramenti.
CONTROLLO SEMESTRALE: a cura dell’azienda specializzata volta a testare l’efficienza di ogni dispositivo in conformità alla normativa tecnica di riferimento.
Controllo DPI ed attrezzature di sicurezza
Riferimenti normativi |
D.Lgs 81/ 08 |
Quali sono le azioni da intraprendere:
Gli addetti ai servizi di emergenza, di primo intervento, antincendio e di primo soccorso, devono essere dotati di DPI (dispositivi di protezione individuale), che devono essere verificati con la periodicità prevista dai produttori o dalle norme di riferimento. I nostri tecnici specializzati verificano sul posto l’integrità dei DPI, la scadenza, disponibilità, le cassette di primo soccorso, barelle, lettighe, auto protettori, giacconi, elmetti, maschere, filtri, imbragature, cinture, etc.
CORSI DI FORMAZIONE
Formazione del personale in materia di prevenzione incendi
I corsi antincendio sono disciplinati dal DM 10.03.1998 e dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La normativa risponde ad un bisogno di prevenzione nei luoghi di lavoro, dopo che le statistiche hanno evidenziato l’errore umano tra le prime cause di incendio, e di gestione delle situazioni di pericolo.
La legge determina l’obbligatorietà di avere una o più persone adeguatamente formate all’interno di ciascuna azienda, nonché i requisiti che gli Addetti Antincendio devono possedere, i criteri di valutazione del rischio e i relativi obblighi necessari a garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER I CORSI ANTINCENDIO
Il corso antincendio è suddiviso in tre livelli, a seconda della valutazione del rischio dell’azienda, effettuata in base ai criteri stabiliti dalla legge.
Sulla base di quanto appena affermato, possiamo distinguere attività a rischio basso, a rischio medio e a rischio elevato. Ogni azienda, a seconda della tipologia di attività, possiede criticità specifiche, sulle quali gli Addetti Antincendio devono essere formati.
Secondo la normativa, i corsi antincendio sono così suddivisi:
Corsi antincendio rischio basso (4 ore- 2 ore per l’aggiornamento), per tutte le aziende in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e non vi sono condizioni che possono favorire lo sviluppo di incendi (le attività residuali non rientranti tra le attività soggette a prevenzione incendi ex DPR 151/11);
Corsi antincendio rischio medio (8 ore – 5 ore per l’aggiornamento), luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze infiammabili e vi sono anche le condizioni per il potenziale sviluppo di incendi, sebbene in maniera limitata (cantieri temporanei dove si fa uso di fiamme libere e tutte le altre attività che rientrano nel campo di applicazione del DPR 151/11);
Corsi antincendio rischio elevato (16 ore- 8 ore per l’aggiornamento), imprese nelle quali non solo sono presenti sostanze infiammabili, ma il rischio di sviluppo e propagazione di incendi è particolarmente elevato e concreto (ad es. fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, aziende estrattive, cantieri temporanei sotterranei, alberghi, scuole, ospedali).
A tutti i livelli i corsi antincendio sono divisi in una parte teorica che consente l’apprendimento di nozioni di base, le misure di prevenzione, i sistemi di allarme e la segnaletica, e un modulo pratico, con esercitazioni di addestramento del personale e simulazioni di incendio, al fine di valutare il corretto apprendimento e l’utilizzo appropriato di estintori e idranti.
Tutti i corsi (quindi sia la parte teorica che quella pratica) possono essere erogati presso la nostra sede di Casale Monferrato o, per particolari Vs esigenze, presso la Vs sede.
Formazione del personale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
In collaborazione con i migliori professionisti del settore, siamo in grado di erogare i corsi di informazione e formazione previsti dalla normativa vigente.
La durata di tali corsi differisce a seconda del livello di rischio, che viene definito in base al codice ATECO di appartenenza dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. Possiamo anche erogare i corsi di aggiornamento quinquennali per tutti i lavoratori.
PERSONALIZZAZIONE CAPI
Ricamo
Grazie all’utilizzo di macchinari di ultima generazione, Byem è in grado di realizzare ricami personalizzati su qualsiasi capo d’abbigliamento. in Particolare abbiamo la possibilità di eseguire ricami su :
- Torace del capo di abbigliamento
- Manica
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Personalizzazione
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